Art. 13.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.